DUE RUOTE NEL VENTO
 
12 novembre 2024
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ASSICURAZIONI

POLIZZA ASSICURATIVA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Altre Assicurazioni - Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, Il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di assistenza, nel caso in cui chiedesse l'intervento di altra Impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.
Segreto Professionale - L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Società i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.
Limitazione di Responsabilità - La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
Esclusione di Compensazioni Alternative - Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana.
Limiti di Sottoscrizione - Salvo patto contrario non è consentita l'attivazione di più polizze a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.
Viaggi Incoming - Per gli Assicurati non residenti In Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine "Italia" il Paese di residenza degli Assicurati.
Diritto di Surroga - La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili del danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
Inizio e Termine Delle Garanzie - La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'Iscrizione al viaggio e termina nel momento In cui l'Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto.
Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell' Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

a) dolo o colpa grave dell'Assicurato;

b) guerra, anche civile. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo,

c) terremoti. alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d) svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;

e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni

f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione, stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;

g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;

h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.
Sono inoltre escluse:

i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti o Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00;

j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza

k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;

I) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;

m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;

n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;

o) le Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 "contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".

1– Estratto delle condizioni di assicurazione durante il viaggio
(compresa nel pacchetto di viaggio)

POLIZZA ASSISTENZA - PRESTAZIONI E GARANZIE
Il presente documento contiene un estratto delle condizioni di assicurazione della polizza 1/2372/319/73304312 sottoscritta da DUE RUOTE NEL VENTO SRL. L'operatività dei presente documento è subordinata alla legge italiana e a rispetto delle norme di applicazione della polizza.

ASSISTENZA IN VIAGGIO

ART.01 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società mette a disposizione dell' Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Milano +39 02.24128377, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI). La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori:

Art. 02 - CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l'Assicurato.

Art. 03 - INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l'Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia

ART. 04 - TRASPORTO SANITARIO
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ave sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

Art. 05 - RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di UNIPOL e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

Art. 06 - RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite massimo di giorni 10 dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato.

Art. 07 - TRASPORTO DELLA SALMA dell'Assicurato dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma.

Art. 08 - RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato.

Art. 09 - RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia, se l'Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

Art. 10 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore al numero di giorni 3 - e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.

Art. 11 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO quando l'Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di Euro 500,00.

Art. 12 - SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando l'Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale per la sua difesa. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino all'importo massimo di 3,000 € l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

Art. 13 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
l'Assistenza si ottiene telefonando al n° di Torino: +39 0116523211
In caso di necessità l'Assicurato dovrà segnalare alla Struttura Organizzativa
- i propri dati anagrafici
- Codice Fiscale
- i dati identificativi della Tessera "Unipol Viaggi Protetto" che ha il numero 20743383
- comunicare il luogo dove si trova
- il proprio recapito telefonico.

Art. 14 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa.
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 05 (RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO) , 06 (RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE) , 07 (TRASPORTO DELLA SALMA), 08 (RIENTRO DEI FAMILIARI), 09 (RIENTRO ANTICIPATO DELL' ASSICURATO), 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE), qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro non oltre l'importo massimo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.
1. Per gli Assicurati residenti all'estero le spese di rientro sono riconosciute nel limiti di costo per il rientro In Italia.
2. L'Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

SEZIONE SPESE MEDICHE

Art. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, insorti durante il viaggio; la Società rimborserà le spese incontrate, nel limite di Euro 300,00 per i viaggi in Italia e nel limite di 1.000,00 per i viaggi all'estero.
ATTENZIONE : per spese superiori a Euro 300,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.

Art. 02 - FRANCHIGIA E SCOPERTO
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con applicazione della franchigia di 40,00 €.

ART. 03 - IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL' UNIONE EUROPEA
Con l'uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea non vi sarà l'applicazione di scoperto o franchigia.

ART. 04 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800 406868 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI) completa del seguenti documenti:
- propri dati anagrafici, codice fiscale,
- dati identificativi della Tessera "Unipol Viaggi Protetto" (da chiedere al proprio Operatore Turistico)
- codice IBAN:
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI)

SEZIONE BAGAGLIO

ART. 01 _ OGGETTO DELLA GARANZIA: entro la somma assicurata di Euro 300,00 la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

ART. 02- DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato alla somma di Euro 75,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche. Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a Imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterle, etc.) sono considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

ART. 03 - SPESE DI PRIMA NECESSITA'.
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 160,00, le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine dei viaggio.

ART. 04 _ FRANCHIGIA
Dall' ammontare del danno risarcibile in base agli articoli 01 e 02 sopraindicati verrà detratta la franchigia di Euro 40,00. La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo. In tale caso, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno

ART. 05 -COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800 406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 • San Donato Milanese (MI), completa di seguenti documenti:
1. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati Identificativi della Tessera "Unipol Viaggi Protetto", codice IBAN;
2. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro
3. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità,
4. in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto Inviato nel termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso;
5. In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
6. In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo. ristorante. autorimessa. etc.) e loro risposta:
7 In caso di acquisti di prima necessità gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale a: Unipol Assicurazioni S.p.A .• Ufficio Sinistri Turismo , C.P. 78, 2Q097 - San Donato Milanese MI

ART. 06 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
L'Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile delta perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

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2– Estratto delle condizioni di assicurazione per annullamento del viaggio (facoltativa)

 

POLIZZA ANNULLAMENTO - PRESTAZIONI E GARANZIE
Il presente documento contiene un estratto delle condizioni di assicurazione della polizza annullamento 1/2372/319/73304311 sottoscritta da DUE RUOTE NEL VENTO SRL. L'operatività del presente documento è subordinata alla legge italiana e a rispetto delle norme di applicazione della polizza.

OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia copre le penali dovute all'Operatore Turistico, nei limiti indicati, se l'assicurato è impossibilito a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto.

A. malattia improvvisa, infortunio o decesso dell'assicurato, dei familiari o del socio/contitolare della ditta dell'assicurato, o del compagno di viaggio se anch'egli assicurato

B. danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell'assicurato e impongano la sua presenza in loco

C. citazione in tribunale o convocazione a Giudice di Pace, avvenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia

D. impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali

E. impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o licenziamento
La garanzia decorre dalla data di iscrizione del viaggio e dura fino al momento in cui l'assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dal Contraente.

MASSIMALI
LA Società rimborsa le penali di annullamento addebitate all'assicurato dal Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite per assicurato di Euro 1.200,00 e con il limite massimo per singolo evento di Euro 3.000,00

DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

1. qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli elementi contrattualmente previsti, la Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato(art 1914 CC). La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato.

2. qualora l'assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'assicurato coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio, alla condizione che anch'essi siano assicurati.

3. sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio

4. sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o licenziamento

ESCLUSIONI
Ad integrazione e parziale modifica dell'art. "Esclusioni comuni a tutte le garanzie" l'assicurazione non è valida se al momento dell'adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento del viaggio e non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione e di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studi o dovuti a motivazioni di natura economico - finanziaria
- dolo e colpa grave dell'assicurato
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia
L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche , neuropsichiatriche, nervose e mentali.

FRANCHIGIA/SCOPERTO
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione dello scoperto del 20%, da calcolarsi sulla penale rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore alla somma di Euro 100.00 per ciascun assicurato. Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital)

COMPORTAMENTI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1) Annullare la prenotazione all' Operatore Turistico immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L'annullamento andrà notificato comunque prima dell'inizio dei servizi prenotati, anche nel giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2) Denunciare l'annullamento alla Unipol entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. L'assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a Unipol Assicurazioni S.p.A. telefonando al numero verde 800.406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30. oppure a mezzo fax al numero 051.7096551. Come data di invio farà fede la data del fax.
Al momento della denuncia sarà necessario far conoscere alla Unipol:
- nome cognome
- codice fiscale
- indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'Assicurato;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della tessera assicurativa o nome dell'Operatore Turistico,
- data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare
- ove possibile estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
- la descrizione delle circostanze che costringono l'Assicurato ad annullare:
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 - San Donato Milanese (MI)
- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente fomiti):
- fattura della penale addebitata;
- quietanza di pagamento emessa dall'Operatore Turistlco;
- certificazione medica in originale;
- codice IBAN
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro. In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in originale a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 - San Donato Milanese (MI)

Polizza annullamento viaggio PDF da scaricare (33 kb)

Due Ruote nel Vento SRL - Sede Operativa: Corso Tassoni 50 - 10144 Torino (TO) Italia - Sede Legale: Corso Vinzaglio 9 - 10121 Torino (TO) Italia - Tel/Fax 011 488529 - Email: info@dueruotenelvento.com - Pec: dueruotenelvento@pec.it - P.Iva: 10813760013 - Codice Fiscale: 10813760013 - Capitale Sociale I.V. Euro 10.000 - Numero Iscrizione al Registro Imprese di Torino R.E.A. 1163924  |  Privacy Policy  |  Cookies Policy  |  Impostazioni Cookie  |  GULLIVERLAB